Il nuovo regolamento End of Waste dei rifiuti C&D e il futuro degli aggregati riciclati in Emilia Romagna


Al cospetto di un'ampia platea di imprenditori, proprietari di impianti di riciclaggio e progettisti, si è tenuto lo scorso 5 giugno a Reggio Emilia il convegno dal titolo: "Il nuovo regolamento End of Waste dei rifiuti C&D e il futuro degli aggregati riciclati in Emilia Romagna" organizzato da ANPAR insieme con Fare i Conti con l'Ambiente 2024 con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, ANCE Emilia Romagna, ASSOAMBIENTE e coordinato dall'ing. Mario Sunseri, Delegato Regionale ANPAR, nonché Vice Presidente Labelab Srl e Presidente SGI Ingegneria Srl.
Tanti i relatori e i temi trattati: dalla situazione sia prospettica sia del lavoro fatto sul piano regionale dei rifiuti, passando dalla novità del Market Inerti, per poi arrivare a presentare i limiti e le opportunità del nuovo D.M. con le complessità che esso comporta, ad iniziare dalla fase di doppio binario di transizione che stiamo vivendo tra un D.M. esistente e inapplicabile e un regolamento che dovrebbe essere alla firma e che, pur aprendo su alcune tematiche, lascia alcuni dubbi su altre. Passando anche per l'analisi della nuova norma UNI 11531-1:2024 per la costruzione e manutenzione delle infrastrutture, fino ad affrontare le domande di adeguamento legate alla gestione della transizione e ad un caso concreto, quello della bolognese Ecofelsinea. Analizziamo nel dettaglio gli interventi.
Ad aprire i lavori è stato il presidente ANPAR Paolo Barberi, collegato da remoto, che ha sottolineato quanto: "oltre all'informazione e all'aggiornamento nei confronti delle aziende, sia importantissimo il confronto costante con gli enti pubblici, gli enti di controllo, gli enti che autorizzano sul territorio. Proprio perché è necessario leggere insieme il decreto, capirlo insieme e trovare un modus operandi tale che dall'applicazione del decreto non derivino blocchi al sistema e blocchi al lavoro delle aziende stesse." Detto questo, come da programma, è intervenuta Cristina Govoni, Responsabile Sviluppo Sostenibile Ambiente Regione Emilia Romagna presentando:

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2022-2027: utilizzo rifiuti da costruzione e demolizione in sostituzione di inerti naturali
Govoni ha tenuto a sottolineare la lungimiranza che contraddistingue l'Emilia Romagna: "nel 2015 quando noi scrivemmo la prima legge sull'economia circolare non c'era ancora la direttiva comunitaria, cominciammo a parlare di economia circolare ma non c'erano le definizioni, ce le inventammo ai fini proprio della legge regionale e oggi parliamo di rifiuti, di attività estrattive, di come si possono mettere in sinergia le politiche attive sotto il profilo non solo ambientale ma anche di una transizione ecologica rispettosa delle diverse esigenze. La declinazione della sostenibilità è stata poi a tutto tondo ripresa dal patto del lavoro e prima dall'agenda 2030 dell'ONU. I 17 goals dell'Agenda 2030 sono entrati nel linguaggio comune e quindi la transizione ecologica assume modelli sostenibili nell'accezione economica, sociale e ambientale. Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB) 2022-2027, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 12 luglio 2022, n. 87, contribuisce attivamente al perseguimento degli obiettivi strategici definiti dal Patto per il Lavoro e per il Clima. Il PRRB 2022-2027, in continuità con le scelte e le metodologie utilizzate per l'attuazione del precedente Piano, definisce un sistema integrato di gestione dei rifiuti fondato su: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e infine smaltimento, in linea con la "gerarchia dei rifiuti", ed improntato ai principi di autosufficienza e prossimità. Il piano contiene comandi specifici per le filiere ritenute più rappresentative, tra le quali i rifiuti da C&D. L'aggiornamento sul piano regionale dell'Emilia Romagna ha ricevuto 341 osservazioni, di cui 52 specificamente relative ai rifiuti da costruzione e demolizione (C&D). Abbiamo ascoltato la società regionale, visto che la prima stesura del piano oggetto di osservazione ha subito dei cambiamenti proprio sulla base delle osservazioni che ci sono pervenute. Importante è poi l'implementazione delle normative sull'End of Waste per i rifiuti C&D, mirate a incentivare il riciclo e il riutilizzo degli aggregati. Recupero di materia che nella nostra Regione interessa il 99% dei rifiuti gestiti, e quindi c'è un equilibrio nel flusso di questi rifiuti tra entrata e uscita dalla regione. Gli impianti presenti nella piattaforma O.R.SO, ossia l'Osservatorio Rifiuti SOvraregionale, che recuperano rifiuti inerti da C&D per la produzione di aggregati potenzialmente interessati al market inerti sono 289, 253 gli impianti che recuperano rifiuti i cui codici CER sono compresi nel D.M. 152/2022, 139 invece gli impianti che hanno dichiarato di produrre EoW da rifiuti inerti". E proprio del market inerti ha parlato Leonardo Palumbo, Responsabile Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti e Siti Contaminati, ARPAE Regione Emilia Romagna nell'intervento:

Introduzione della funzionalità "Market inerti" relativa ai rifiuti inerti da C&D: delibera della Giunta ER n. 2203/2023
Come ha specificato Palumbo: "nell'ottica di collaborazione pubblico-privato rientra a pieno titolo il "Market Inerti", questo nuovo strumento di cui ci siamo dotati con delibera regionale di fine 2023, proprio perché è stato riscontrato che uno dei problemi è quello di incrociare la domanda e l'offerta di questo tipo di materiali in sostituzione alle materie prime. E il market inerti è uno strumento che può servire a colmare questo gap. Visto che questo settore ha un peso importante rispetto alla produzione dei rifiuti sia a livello comunitario che a livello regionale: nel 2020 i rifiuti da C&D rispetto al totale dei rifiuti prodotti in Europa pesano per il 37,5% mentre in Italia per il 37,8%. Nel 2021 la produzione di rifiuti da C&D non pericolosi si attesta in Italia a 77.200.000 t (che diventano per l'Emilia Romagna 6.200.000 t, ossia il 42,5% dei RS prodotti), segnando un + 19% rispetto al 2020. Venendo poi alla gestione - prosegue Palumbo - questo è un dato che ci ha sempre lasciato positivamente sorpresi in termini gestionali, perché il 99% di tutti i rifiuti da costruzione e demolizione viene gestito con operazioni di recupero. Con la delibera 2203 del 2023 si è stabilito l'obbligo di compilazione dal primo gennaio del 2024 anche della casella della funzione Market Inerti presente nell'applicativo O.R.SO sistema per la raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti, dove i gestori degli impianti di recupero di rifiuti inerti dal 1/01/2024 devono caricare i lotti dei materiali riciclati disponibili. Le «offerte pubblicate» sono poi rese pubbliche attraverso un portale/canale dedicato: https://marketinerti.arpalombardia.it/ che favorisce appunto l'incontro tra domanda e offerta per:

  • offrire nuove opportunità agli impianti che effettuano il recupero dei rifiuti inerti da demolizione e costruzione di esporre prodotti EoW certificati;
  • facilitare gli utilizzatori (progettisti e costruttori) nella ricerca di materiali sostitutivi della materia prima.

O.R.SO è utilizzato da 18 regioni in Italia. Solo Sardegna e Calabria non lo utilizzano. Quindi abbiamo in pancia più di 12.000 impianti che sono registrati attraverso O.R.SO. In Emilia Romagna sono ben 1470".


Il D.M. 152/22 e la sua revisione: una valutazione tecnica del testo in via di pubblicazione
Luca Grillini, Delegato Regionale ANPAR, ha sottolineato quanto "il D.M. 152/2022 End of Waste in vigore sia un testo affrettato e carente che presenta l'assimilazione degli aggregati riciclati ai terreni, presenta molti codici EER, ma non tutti quelli di natura inerte ed esclude i rifiuti abbandonati o sotterrati, non applica le norme tecniche per il campionamento specifiche sugli aggregati favorendo quelle generiche sui rifiuti, prende in considerazione i soli aggregati in frazione unica, senza considerare quelli grossi ai quali non è possibile applicare le regole, prevede controlli ambientali sia sulla matrice solida che sull'eluato, limiti molto stringenti sulla matrice solida (Idrocarburi pesanti e Policiclici Aromatici in particolare), ed infine esclude le terre contaminate. Va detto che il D.M. End of Waste in via di pubblicazione è un testo molto migliorato grazie ad una proficua discussione e interazione con MASE, ISPRA e ISS".
Nonostante questo, il D.M. End of Waste in via di pubblicazione presenta comunque elementi di criticità inerenti a:
1. Metodologie di preparazione del campione
2. Gestione delle terre con valori non conformi alla tab. 2 (in pratica superiori alla Colonna A)
3. Gestione dei lotti di aggregato riciclato
4. Problematica dei rifiuti interrati
5. Problematica dei rifiuti derivanti da piccoli cantieri
6. Terreni contaminati da bonifiche
7. Monitoraggio
8. Idoneità e Norme tecniche
9. Incongruenze nella Dichiarazione di Conformità.
ANPAR ha ovviamente risposto con altrettante 9 proposte al fine di poter redigere un protocollo finalizzato alla corretta gestione degli impianti e delle visite ispettive.
Partiamo da:
1. Metodologie di preparazione del campione
Seppure senza dichiararlo è evidente come il legislatore abbia inteso assimilare l'aggregato riciclato ad un suolo. Ciò è un errore sia dal punto di vista concettuale (l'aggregato riciclato è un prodotto da costruzione regolarmente marcato CE) sia dal punto di vista analitico (assenza della matrice fine).

PROPOSTA ANPAR:
Si propone una metodica differenziata in funzione della granulometria del prodotto:

  • Aggregati riciclati aventi una frazione <2mm: applicare le metodologie previste per i suoli, con esclusione della frazione >2cm ed analisi dell'aliquota inferiore ai 2mm.
  • Aggregati riciclati con miscele il cui limite inferiore è >2mm (per esempio la miscela 40/70), si propone l'analisi sul tal quale, sottoponendo il campione ad un'automacinatura in mulino per una durata di 30', al fine di simulare le condizioni reali alle quali l'aggregato riciclato è soggetto negli usi futuri, nell'ambito dei quali si produce una frammentazione dovuta ai carichi indotti. La successiva analisi, in analogia con il caso precedente, deve essere svolta sull'aliquota inferiore ai 2mm.


2. Gestione delle terre non conformi ai limiti della tab. 2
Sono stati mantenuti limiti ambientali molto stringenti per gli impieghi di aggregati riciclati per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate (qualità assimilabile a Colonna A dei suoli). È comprensibile il mantenimento di due «livelli» di controllo ambientale, ma al meno attenendosi sempre alla (errata) assimilazione degli aggregati riciclati ai suoli, cioè distinguendo sulla base della destinazione d'uso del sito di destinazione e non solo sugli utilizzi.
In tal modo si crea una disparità di trattamento fra le T&R gestite come sottoprodotto e come EoW: in un sito industriale infatti potranno essere utilizzati i sottoprodotti T&R conformi ai criteri per siti industriali (Colonna B), ma gli aggregati riciclati dovranno invece essere conformi alla Colonna A (problema delle terre vagliate). Vi è poi il problema di smaltimento per le terre conformi alla Colonna B, che non potranno essere più trattate in impianto di recupero.

PROPOSTA ANPAR:
Due possibili soluzioni:

  • Autorizzazione art. 208 «Caso per caso».

La Regione potrebbe emanare Linee Guida specifiche per tale problematica, allo scopo di evitare difformità di comportamenti tra le varie realtà territoriali. Da tenere conto anche delle indicazioni della Linea Guida n°41/2022 di ISPRA.

  • Emanazione di specifico D.M. End of Waste per il codice EER170504 (e assimilabili).


3. Gestione dei lotti di aggregato riciclato
Le criticità sono individuabili in:
- Art. 2, comma 1, punto e): Lotto di aggregato recuperato: un quantitativo non superiore ai 3.000 mc.
- All. 1, punto c): Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore. Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.
Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Va da sè che ne derivino problematiche legate allo spazio necessario per il deposito di cumuli da 3.000 mc.

PROPOSTA ANPAR:

  • Nel nuovo Regolamento è stato inserito un chiarimento in merito alla gestione durante la fase di verifica (in questa fase i singoli lotti di produzione non devono essere miscelati).
  • Si potrebbe allora pensare che nella fase successiva esista la possibilità di stoccare nelle aree autorizzate più lotti di aggregati recuperati in un unico cumulo (come già avviene in quasi tutti gli impianti).
  • Sarebbe quindi opportuno aggiungere alla fine del penultimo capoverso dell'allegato 1 punto c: "Una volta verificata la conformità è possibile unire più lotti dello stesso aggregato recuperato."
  • La necessità di tracciabilità di un rifiuto deriva dalla possibilità di rintracciare il produttore di un determinato rifiuto in caso di errata procedura di smaltimento ma ciò non si verifica nel caso degli aggregati riciclati in quanto l'unico responsabile della qualità è il produttore (in questo caso l'impianto di trattamento rifiuti).
  • Non appare infatti né utile né adeguato riproporre un sistema di tracciamento di un prodotto da costruzione certificato CE, in quanto la responsabilità della commercializzazione di un prodotto ricade esclusivamente in capo al responsabile dell'impianto.


4. Rifiuti interrati
Nel D.M. 152/2022, nell'Allegato 1 (Articolo 3)
a) Rifiuti ammissibili
- Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Nel D.M. aggiornato:
- Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.
Non viene fornita una esatta definizione di "rifiuto interrato".
Come sottolinea sempre Grillini: "La non applicabilità del Regolamento ai rifiuti interrati risulta di difficile comprensione: come tutti i rifiuti inerti, essi prima di essere accettati in un impianto di trattamento devono essere caratterizzati. Il produttore attribuisce un codice EER, il gestore dell'impianto mette in atto le proprie procedure di accettazione e di omologa del rifiuto e ciascuno si assume le proprie responsabilità. Negli impianti di recupero arrivano molti materiali di riporto (con EER170504 o 170904, a seconda della prevalenza della componente lapidea) che sarebbero così destinati ad andare in discarica".

PROPOSTA ANPAR:
Fornire una definizione univoca di rifiuto interrato, distinguendo tra:

  • Rifiuti legati alla realizzazione di sottofondi stradali, ecc. (pacchetti stradali e sottostanti materiali utilizzati nella regolarizzazione morfologica, potenzialmente soggetti alla procedura di End of Waste).
  • Ritrovamenti di rifiuti eterogenei e indistinti non legati alla realizzazione di opere di ingegneria civile (da gestire come rifiuti da smaltire).

è infatti controproducente dal punto di vista ambientale non sottoporre a recupero i rifiuti interrati, che in molte realtà territoriali rappresentano gran parte dei rifiuti da C&D.

5. Rifiuti derivanti da piccoli cantieri
Pur non essendo stata trattata nel D.M., tale problematica è assai sentita dalle aziende di recupero in quanto i rifiuti da piccoli cantieri assumono particolare rilevanza quantitativa.
Il problema consiste nella necessità di caratterizzare analiticamente i rifiuti, anche se vengono conferiti in piccole quantità. Ciò comporta rilevanti problemi gestionali sia al produttore che all'impianto di destinazione.

PROPOSTA ANPAR:
Proposta di una Scheda di omologa con autocertificazione della caratterizzazione del rifiuto, in sostituzione dell'analisi di laboratorio.
Tale Scheda deve indicare tra l'altro:
- processo di origine del rifiuto
- dichiarazione di non pericolosità e di assenza di sostanze pericolose (PCB, ecc.) da parte del produttore, che si assume la responsabilità di quanto viene dichiarato nella Scheda.
L'introduzione di tale Scheda semplificherebbe notevolmente l'attività di gestione di un impianto di recupero rifiuti.

6. Terreni provenienti da siti contaminati
Rispondendo ad un interpello della Città Metropolitana di Milano. Il MASE ha fornito i seguenti chiarimenti:
- I rifiuti identificati con codice EER170504, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione.
- Le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggette al rilascio delle autorizzazioni "end of waste" cosiddette "caso per caso" ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del medesimo decreto legislativo.
- Nel caso prospettato dei rifiuti costituiti da EER170504 provenienti da siti contaminati che abbiano cessato la qualifica di rifiuti a seguito di un'operazione di recupero autorizzata caso per caso, appare condivisibile la possibilità di utilizzo degli stessi nel sito di provenienza se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 Allegato 5 alla Parte Quarta, TitoloV delD.lgs.n.152/2006 in base alla specifica destinazione d'uso prevista dal progetto di bonifica.

7. Monitoraggio
Non sono definite le metodologie di esecuzione del monitoraggio, che invece rappresenta una fase importante di verifica della corretta attuazione della norma e della sua effettiva efficacia nel promuovere l'economia circolare nel settore delle costruzioni.

PROPOSTA ANPAR:
ANPAR sta predisponendo un documento di proposta inerente le attività di monitoraggio, che presenterà al MASE per essere condiviso.
L'Associazione intende creare un sistema di controllo dell'intera filiera (costruttori, demolitori, recuperatori, utilizzatori) che possa illustrare il reale impatto della normativa.
è in questa fase che si potranno raccogliere i dati necessari a dimostrare al MASE la fondatezza dei nostri rilievi sui contenuti del prossimo D.M.

8. Idoneità e Norme tecniche
Un aggregato è conforme ad una norma armonizzata quando il produttore ha rispettato i requisiti della norma (marcatura CE prodotti da costruzione regolamento Norma UE  (305/2011). Un aggregato è idoneo se soddisfa i requisiti specifici per l'uso previsto: norma tecnica o capitolato speciale d'appalto.
I requisiti per valutare l'idoneità degli aggregati ad essere utilizzati come materiali non legati per la costruzione di strade sono espressi nella norma UNI 11531-1:2024, quelli legati per la costruzione di strade nella norma UNI11531-2:2021, mentre quelli per essere utilizzati nel calcestruzzo sono espressi nella norma UNI8520-2:2016.
Nel Regolamento è necessario fare riferimento e descrivere gli impieghi esattamente come sono descritti e riportati nella norma UNI11531-1:2024.
È importante che oltre alla norma UNI11531 si renda possibile esprimere l'idoneità ad ogni impiego descritto nel Capitolato Tecnico dell'Opera.
Nell'all. 2 del D.M. aggiornato si specifica che:
Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate.
Nel caso della Tab. 5 sono riportate indicazioni sui Prospetti a cui fare riferimento nella Norma UNI 11531, ma queste non tengono conto della recente approvazione della Norma UNI 11531-1:2024, che introduce un ulteriore prospetto (4c) relativo alla Designazione e qualificazione degli aggregati riciclati per altri impieghi e opere complementari:
- allettamenti, rinfianchi, intonaci e similari
- drenaggi, vespai.
Deve essere pertanto chiaro che la norma di riferimento è la UNI 11531-1:2024.

9. Dichiarazione di Conformità
Nell'All. 2 del D.M. e nell'all. 3 (Dichiarazione di Conformità = DDC) sono elencati i vari utilizzi degli aggregati riciclati, ma il confronto con gli impieghi indicati nella Tab. 5 evidenzia una incongruenza.
Nel testo dell'all. 2 non è riportato l'utilizzo nelle opere di protezione (armourstone), che invece è previsto nella Tab.5 e nella DDC.
Inoltre nella DDC si riporta una tabella nella quale sarebbe necessario indicare il tipo di utilizzo (denominato «Scopo specifico»...) in funzione della Norma armonizzata di riferimento, ma sembra inutile indicare tutti gli usi per ogni singola Norma.
Concludendo si può dire che il nuovo Regolamento End of Waste Inerti mostra sicuramente miglioramenti rispetto alla versione attualmente vigente, ma presenta ancora numerosi elementi di criticità.
Tali elementi potrebbero essere affrontati congiuntamente dalle associazioni e dagli Enti allo scopo, ove possibile, di poter redigere un protocollo finalizzato alla corretta gestione degli impianti e delle visite ispettive.

Terre e miscele di aggregati non legati: la nuova norma  UNI 11531-1:2024 per la  costruzione e manutenzione  delle infrastrutture
Massimo De Vincentiis, Direttore di E-LAB e Delegato Regionale ANPAR, ha illustrato la nuova norma UNI 11531-1:2024, che stabilisce i requisiti per la produzione e l'utilizzo degli aggregati riciclati, migliorando la qualità e la sicurezza di questi materiali nel settore delle costruzioni. Con l'introduzione del nuovo testo, aggiornato anche grazie alla partecipazione di ANPAR e coordinato dai professori Alessandro Marradi e Antonio D'Andrea, si aprono nuove prospettive interessanti per il mercato degli aggregati da recupero. De Vincentiis è partito dalla definizione di rifiuto data dall'Art. 184 ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006, ossia un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
Proprio nel declinare il concetto di scopo specifico, il legislatore, nel nuovo Decreto EoW, definisce che l'aggregato riciclato è utilizzabile esclusivamente per i seguenti scopi specifici:

  • Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.
  • Realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile.
  • Realizzazione delle miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali.
  • Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali.
  • Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali.
  • Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici, quali a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili.
  • Confezionamento di calcestruzzi.
  • Produzione di clinker per cemento.
  • Produzione di cemento.

Quindi, ricordando che un aggregato è conforme ad una norma armonizzata quando il produttore ha rispettato i requisiti di tale norma (marcatura CE dei prodotti da costruzione regolamento (UE) 305/2011) e un aggregato è idoneo se soddisfa i requisiti specifici per l'uso previsto (norma tecnica o capitolato speciale d'appalto), in ambito stradale le norme tecniche di riferimento sono la UNI 11531-1:2024 per i materiali non legati e la UNI 11531-2:2021 per i materiali legati.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 152/2022, ANPAR ha chiesto ad UNI un tavolo tecnico per revisionare le norme UNI 11531-1 UNI 11531-2 proprio perché il soddisfacimento dei requisiti in esse contenuti acquisiscono, con il Decreto EoW, lo status di condizione necessaria all'ottenimento dell'End of Waste per gli aggregati riciclati. Al momento la norma UNI 11531-1 è stata aggiornata e pubblicata a febbraio 2024 mentre la norma UNI 11531-2 è in fase di aggiornamento e verrà pubblicata nei prossimi mesi.


Nello specifico nella norma UNI 11531-1 vi è riportato uno schema sia della sovrastruttura stradale sia ferroviaria, riportando i vari strati che compongono tali sovrastrutture. Considerando la che la distribuzione delle pressioni in una sovrastruttura stradale diminuisce dall'alto verso il basso, ne consegue che le caratteristiche prestazionali degli aggregati da utilizzare dovranno essere crescenti dal basso verso l'alto.  
Per fare colmate, rimodellazioni e rinterri il requisito è abbastanza blando. Il normatore ci dice che è sufficiente utilizzare un aggregato riciclato con diametro massimo inferiore a 125mm e con una classificazione degli aggregati grossi riciclati che limita il contenuto di materiali flottanti al 10% e materiali estranei al 1%. Man mano che invece ci spostiamo su strati della sovrastruttura stradale che hanno delle caratteristiche di portanza maggiori allora vedremo che i requisiti di ogni singolo uso specifico (strato della sovrastruttura) vanno ad aumentare. Questa la chiave di lettura della nuova UNI 11531-1:2024.
L'aggregato riciclato diventa così un materiale da costruzione che va progettato e realizzato secondo specifiche tecniche ben definite.
Si richiede al produttore di aggregati riciclati di avere competenze specifiche e di dotarsi di sistemi di gestione, procedure e personale adeguatamente formato per affrontare la sfida imposta dal nuovo Decreto EoW.
Ricordiamo inoltre che la norma UNI  11531 parte 1, non nasce come norma per l'ottenimento della condizione di End of Waste, ma come norma per il progettista, per la definizione dei requisiti di capitolato, per il direttore dei lavori per controllare la qualità del materiale che entra in cantiere definendo anche le frequenze di controllo.


Solo la corretta applicazione di questa norma, da parte di tutta la filiera, a partire dal progettista che scrive il capitolato, al produttore di aggregati riciclati che realizza il materiale, al direttore dei lavori e al collaudatore che fanno i controlli sul materiale in arrivo in cantiere, favorisce e facilita l'applicazione dell'economia circolare. De Vincentiis ha posto poi l'attenzione alla compilazione della dichiarazione di conformità; l'aggregato recuperato cessa di essere rifiuto per essere utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici dichiarati.
Hanno concluso il convegno Richard Ferrari, ARPAE Emilia Romagna, che ha sottolineato come il nuovo Regolamento End of Waste per i rifiuti da C&D rappresenterà un'opportunità per un'ulteriore evoluzione del settore, facilitando l'adozione di pratiche più sostenibili e l'innovazione nella gestione dei rifiuti e Luca Compagnoni, Ecofelsinea, socio ANPAR, che ha evidenziato, tramite casi specifici, le carenze del regolamento attuale. Ha proposto soluzioni immediate per risolvere questi problemi, sottolineando l'importanza di un lavoro congiunto tra le aziende del settore, la Regione Emilia Romagna e ARPAE.
In definitiva si può dire che il convegno ha evidenziato come l'introduzione di strumenti come il "Market Inerti" e l'adozione della norma UNI 11531-1:2024 rappresentano passi significativi verso la valorizzazione degli aggregati riciclati, contribuendo a un'economia circolare e alla riduzione dell'impatto ambientale.
Gli interventi dei relatori hanno messo in luce sia le sfide attuali sia le potenziali soluzioni, dimostrando l'importanza della collaborazione tra aziende, enti regionali e istituzioni di controllo.


In foto: Paolo Barberi, Presidente ANPAR